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Autorizzazione di spesa di lire due miliardi per il completamento di edifici demaniali autorizzati da leggi speciali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per la esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei piu' urgenti lavori di completamento di edifici demaniali la cui costruzione, autorizzata con leggi speciali, non si e' potuta ultimare per esaurimento dei fondi stanziati.

Art. 2

1. Il programma delle opere da eseguire e' determinato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per il tesoro, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concorrere con i fondi di cui al capitolo n. 5862 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1967 entro il limite di spesa di 200 milioni e per un corrispondente importo di opere al completamento del nuovo Policlinico universitario di Messina.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE