Norme sulla determinazione dell'organico e del trattamento economico del personale degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Con speciale regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma e approvato dalla Commissione di tutela di cui alla legge 25 febbraio 1965, n. 125, fermi restando i poteri di vigilanza da parte del Ministero della sanita', sono stabilite la pianta organica e le tabelle paga del personale amministrativo, sanitario, tecnico, di assistenza immediata ed ausiliario per ciascuno dei predetti Istituti.
2. Il trattamento economico e normativo di detto personale dovra' essere pari a quello stabilito nei regolamenti per il personale dipendente dagli Ospedali riuniti di Roma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI - MARIOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE