Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'autostrada del Sole e a quella tirrenica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In applicazione all'articolo 24 della legge 24 luglio 1961, n. 729, la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli, accordata all'"Autocamionale della Cisa, Societa' per azioni", con decreto 18 marzo 1960, viene disciplinata a tutti gli effetti, in deroga alla legge 21 maggio 1955, n. 463, dalla legge 24 luglio 1961, n. 729, e sue successive modificazioni.
2. Alla stessa Societa' saranno concessi la costruzione e l'esercizio del tratto Fornovo via Emilia-autostrada del Sole e del tratto Pontremoli-Santo Stefano di Magraautostrada Sestri Levante-Livorno.
3. L'estensione della disciplina ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, nonche' la nuova concessione dei tratti di prolungamento, previsti dal primo e secondo comma del presente articolo, hanno luogo con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
4. Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina l'estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, e la nuova concessione, che verra' accordata in forza dell'articolo 2 della richiamata legge n. 729.
5. La convenzione 22 settembre 1958, approvata con decreto interministeriale 18 marzo 1960 per l'autostrada Fornovo-Pontremoli, viene risolta a far data dalla emanazione del decreto ministeriale previsto al comma precedente, restando assorbita dalla predetta nuova convenzione.
6. Sono salvi gli effetti della convenzione 22 settembre 1958, per gli atti compiuti prima dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al presente articolo.
Art. 2
1. Il contributo trentennale di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729, verra' concesso alla Societa' concessionaria sulle opere di costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e dei prolungamenti indicati al precedente articolo 1 e verra' liquidato sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori.
2. Per la concessione del contributo, fino ad un importo in valore attuale pari alle disponibilita' esistenti sulle somme impegnate in base alla precedente convenzione 22 settembre 1958, sara' provveduto con le disponibilita' medesime.
3. Per l'ulteriore fabbisogno, l'Azienda nazionale autonoma delle strade e' autorizzata ad assumere impegni fino a lire 120.000.000 nell'anno finanziario 1967; fino a lire 722.500.000 nell'anno finanziario 1968; fino a lire 867.000.000 nell'anno finanziario 1969 e fino a lire 635.800.000 nell'anno finanziario 1970.
4. Gli stanziamenti relativi al pagamento dei contributi di cui al precedente comma sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnati all'Azienda nazionale autonoma delle strade come segue:
5. Milioni
1967............ L. 120
1968............ L. 842,5
1969............ L. 1.709,5
dal 1970 al 1996.....L. 2.345,3
1997.............L. 2.225,3
1998.............L. 1.502,8
1999.............L. 635,8
Art. 3
1. All'onere di lire 120 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge si richiamano le modalita' di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 729, in quanto non contrastanti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE