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Estensione alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 novembre, il 3 e 4 dicembre e il 10 e 11 dicembre 1967, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
ha seguente legge:

Art. 1

1. Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 novembre 1967 e alle elezioni comunali che avranno luogo il 3 e 4 dicembre e il 10 e 11 dicembre 1967.

Art. 2

1. All'onere di lire 60 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 (spese impreviste) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1967
SARAGAT
MORO - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE