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Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' promossa dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonche' quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennita' di espropriazione, sono esenti dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari.

2. Per fruire delle cennate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Art. 2

1. La minore entrata per imposta di bollo, prevista in lire 5 milioni annue, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' compensata con la corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 1327 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967 e successivi.

2. Il Ministro per il tesoro e' incaricato di provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE