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Norme sui passaporti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ogni cittadino e' libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi.

Art. 2

1. Il passaporto e' valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, salvo le limitazioni previste dalla presente legge. A domanda dell'interessato il passaporto puo' essere reso valido, mediante l'indicazione delle localita' di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti.

Art. 3

1. Non possono ottenere il passaporto:

  1. a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilita' genitoriale o alla potesta' tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;

  2. b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;

  3. c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271.

  4. d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

  5. e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

  6. f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.

  7. g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di eta', non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Art. 3-bis

1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalita' e avuto riguardo alla normativa dell'Unione europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilita' genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, puo' inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi e' concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non puo' superare due anni.

2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando e' pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore e' residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.

3. Il ricorso puo' essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilita' genitoriale. Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto e' trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto e' trasmessa anche alla questura nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2.

Art. 6

1. Le domande relative ai passaporti vengono presentate:

  1. a) in Italia: nel luogo dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora, alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al comando locale dei carabinieri o al comune ...;

  2. b) all'estero: alle rappresentanze diplomatiche a consolari.

2. Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta.

Art. 7

1. L'autorita' competente a provvedere sulle domande e' quella preposta all'ufficio o alla rappresentanza all'estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente. In casi particolari l'autorita' di residenza puo' delegare a provvedere l'autorita' competente per domicilio o per dimora.

Art. 8

1. La domanda di passaporto presentata ad un ufficio ammesso a riceverla ma non competente al rilascio e' trasmessa, insieme ad eventuali accertamenti istruttori, all'ufficio competente non oltre cinque giorni dalla presentazione.

2. L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, corredata dalla prescritta documentazione, rilascia il passaporto, richiede, ove necessario, il completamento dell'istruttoria, o rigetta la istanza, indicando le cause che ostano al rilascio.

3. Ove si renda necessario il completamento dell'istruttoria, il termine di cui sopra, previa comunicazione all'interessato, e' prorogato di altri quindici giorni.

4. Il passaporto e' consegnato al richiedente tramite l'ufficio cui la domanda e' stata presentata o anche direttamente dall'ufficio competente per il rilascio.

Art. 9

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11.

2. Il Ministro per gli affari esteri, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, puo' sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti gia' rilasciati, o limitarne la validita' territoriale:

  1. a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;

  2. b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro per l'interno;

  3. c) quando la vita, la liberta', gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati paesi.

3. L'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari puo' in circostanze eccezionali essere temporaneamente sospeso secondo quanto previsto dalle norme sulla leva e il reclutamento delle forze armate.

Art. 10

1. Contro i provvedimenti delle autorita' delegate ai sensi dell'articolo 5 e' ammesso ricorso al Ministro per gli affari esteri, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o di ricezione della comunicazione amministrativa del provvedimento di rigetto previsto dall'articolo 8. Sul ricorso il Ministro per gli affari esteri provvede con decreto motivato.

2. Trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la decisione del Ministro per gli affari esteri sia stata comunicata al domicilio eletto nel ricorso, decorre il termine per l'impugnativa in sede giurisdizionale.

3. Il termine di 30 giorni e' prorogato fino a 45 giorni quando la sede dell'autorita' competente al rilascio del passaporto si trovi in un Paese extraeuropeo.

4. Contro i provvedimenti delle autorita' delegate ai sensi dell'articolo 5, lettera a), per i motivi ostativi enunciati nell'articolo 3 e per i casi di ritiro del passaporto previsti dall'articolo 12, l'interessato puo' presentare ricorso, in via alternativa, al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, negli stessi termini di cui ai precedenti commi.