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Norme sui passaporti

Testo vigente

Art. 12

1. Il passaporto e' ritirato, a cura di una delle autorita' indicate all'articolo 5, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego.

2. Il passaporto e' altresi' ritirato quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari , di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile che derivano da pronuncia della autorita' giudiziaria o che riguardino i discendenti di eta' minore ovvero portatori di handicap grave o inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato.

3. Il passaporto puo' essere infine ritirato quando il titolare del passaporto sia un minore e venga accertato che abitualmente svolge all'estero attivita' immorali o vi presti lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute.

4. Il passaporto ritirato viene restituito al titolare a sua richiesta non appena vengano meno i motivi del ritiro.

Art. 13

1. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto in Italia deve farne tempestiva e circostanziata denuncia ai competenti uffici di polizia.

2. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto all'estero deve farne tempestiva e circostanziata denuncia alle locali autorita' di polizia, che l'interessato trasmette all'autorita' competente per il rilascio del passaporto di cui all'articolo 5. In caso di impossibilita' o di comprovata difficolta' di presentare la denuncia alle locali autorita' di polizia, una dichiarazione di furto o smarrimento e' resa all'ufficio competente per il rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 5.

3. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto e ha presentato la relativa denuncia puo' ottenere il rilascio di un nuovo passaporto

Art. 14

1. Il passaporto ordinario e' individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge.

2. Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorita' competente al rilascio del passaporto.

3-bis. Se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o piu' Stati o territori esteri nei quali il passaporto e' utilizzato, le autorita' consolari di cui all'articolo 5 possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, un'attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell'autorizzazione di cui al comma 2.

Art. 15

1. Il passaporto ordinario:

  1. a) indica nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare;

  2. b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia del volto;

  3. b-bis) riporta la firma del titolare;

  4. b-ter) contiene in apposito microprocessore i dati di cui alla lettera a), a eccezione della residenza del titolare, la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea.

Art. 16

1. All'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve comprovare nei modi di legge la sua identita', il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia. Deve inoltre dichiarare per iscritto se sia o meno sottoposto a procedimento penale.

2. Alla domanda devono essere uniti i nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge, nonche' una fotografia, autenticata dall'autorita' che riceve la domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con la persona dell'interessato ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Art. 17

1. Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni. La validita' del passaporto puo' essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facolta' a norma di legge.

2. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' del passaporto e' di tre anni; per i minori di eta' compresa tra tre e diciotto anni, la validita' del passaporto e' di cinque anni.

3. In caso di urgenza ovvero in caso di impossibilita' temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, puo' essere emesso un passaporto temporaneo, di validita' pari o inferiore a dodici mesi.

Art. 18

1. Per il rilascio del passaporto ordinario e' dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto.

2. Il contributo amministrativo e' dovuto in occasione del rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna di esso all'interessato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri, il contributo di cui al comma 1 e' periodicamente aggiornato. Il costo del libretto e' determinato con il decreto di cui all'articolo 7-vicies quater, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con facolta' per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento.

Art. 19

1. Nessuna tassa e' dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all'estero:

  1. a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11;

  2. b) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;

  3. c) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;

  4. d) dagli indigenti.

2. Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie e' gratuito.

3. Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.

Art. 21

1. Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare ed altri consimili documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi, quando cio' sia previsto da accordi internazionali.

Art. 22

1. A chi risieda o dimori nella fascia di frontiera possono essere rilasciate o rinnovate carte di frontiera, tessere di turismo alpino e consimili documenti equipollenti al passaporto, quando cio' sia previsto da accordi internazionali.

Art. 23

1. Il Ministro per gli affari esteri puo' stabilire che siano rilasciati passaporti diplomatici o di servizio secondo un regolamento da emanare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 24

1. Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validita' sia stata sospesa ai sensi della presente legge, e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato.

2. La pena e' dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da euro 250 a euro 3.000 se il passaporto, o altro documento equipollente, era stata negato o ritirato.

3. La pena e' dell'arresto da un mese a un anno e dell'ammenda da euro 500 a euro 5.000 se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 3, lettere d) ed e) , ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.

Art. 26

1. I passaporti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano validi sino alla loro scadenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO -
TREMELLONI - Bosco
Visto, il Guardasigilli: REALE