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Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale "HemisFair 1968" San Antonio, Texas (S.U.A.)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale "HemisFair 1968", San Antonio, Texas (S.U.A.), e' autorizzata la spesa di lire 625 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 1967.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvede mediante riduzioni dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. E' istituito il Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale "HemisFair 1968" San Antonio, Texas (S.U.A.), composto da un commissario e da un segretario il quale esercitera' le funzioni di vice commissario e in caso di assenza sostituira' il commissario. Il commissario viene nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria, commercio e artigianato e per il commercio con l'estero. Il segretario viene nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri.

2. Verranno inoltre nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per il tesoro, tre revisori dei conti.

3. Il commissario cessera' le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione.

Art. 4

1. Il commissario rappresenta il Governo italiano in Italia e negli Stati Uniti d'America per tutto quanto concerne la partecipazione italiana all'esposizione, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il commissario generale statunitense e mantenendo in Italia i rapporti con i Ministeri, enti pubblici e privati, associazioni varie ed espositori.

Art. 5

1. Il commissario, direttamente o a mezzo del segretario, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

2. Il commissario autorizza le spese da sostenere in Italia e all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione di progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione, le spese di trasporto ed ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione, nonche' le spese di rappresentanza.

Art. 6

1. In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, il commissario e' autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato e ad assumere, ove occorra con contratto di diritto privato, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici sia in Italia che negli Stati Uniti.

2. Il commissario, se dipendente dal Ministero degli affari esteri, verra' collocato a disposizione per tutta la durata dell'incarico e con decorrenza dalla data del suo conferimento; egli avra' diritto anche ad un trattamento economico a carico del Commissariato che sara' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

3. Il segretario avra' diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato che sara' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, in aggiunta, ove sia funzionario dello Stato, alle normali competenze spettantigli come tale nella sede di Roma.

4. Il personale appartenente ad amministrazioni dello Stato diversa da quella degli affari esteri, utilizzato ai sensi del primo comma, potra' essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571, con diritto, a decorrere dalla data di collocamento fuori ruolo, al trattamento economico che sara' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, ovvero, essere comandato presso il Ministero degli affari esteri con diritto ad un trattamento economico stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

5. L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale previsto dal precedente comma e' a carico del Commissariato.

Art. 7

1. Il Ministero degli affari esteri provvedera' a somministrare al Commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

2. Il commissario e' tenuto a presentare un preventivo delle spese da effettuare ed a rendere al Ministero degli affari esteri, entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione, regolare rendiconto delle somme somministrategli che sara' rimesso alla competente ragioneria centrale la quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 8

1. Il commissario e' tenuto a versare ad una gestione speciale d'entrata, a lui intestata ed aperta presso un istituto di credito italiano, le somme che Ministeri, enti e privati corrisponderanno al Commissariato per prestazioni, fitti di locali, per cause o servizi connessi con la partecipazione dell'Italia all'esposizione o che comunque ad esso pervengano, ad esclusione delle somministrazioni di fondi di cui al precedente articolo 7.

2. Il commissario potra', ove si renda necessario, disporre dei fondi affluiti nella predetta gestione speciale per effettuare esclusivamente spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti coi Ministeri, enti e privati di cui al precedente comma.

3. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione il commissario e' tenuto a presentare il conto finale della predetta gestione speciale nonche' a versare al bilancio dell'entrata dello Stato il saldo attivo della gestione stessa;

4. detto conto sara' rimesso alla competente ragioneria centrale che ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 9

1. Per la gestione dei fondi il Commissariato e' autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 10

1. Sulle autorizzazioni di spesa per l'anno 1967, previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario, con effetto dal 10 giugno 1967, decorrenza del conferimento al commissario dell'incarico di assolvere tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'esposizione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a coloro che comunque, per inderogabili esigenze di ordine pratico, sono utilizzati ed assunti dopo la suddetta data del 10 giugno 1967, fermi restando i contingenti numerici previsti.

Art. 11

1. Il commissario del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Montreal del 1967 e' autorizzato a cedere, qualora ne ravvisi l'opportunita' e la possibilita', al Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale "HemisFair 1968", San Antonio, Texas (S.U.A.) quel materiale che potra' essere utilizzato per l'allestimento dei padiglioni italiani a quest'ultima esposizioni.