Disposizioni integrative dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per quanto concerne l'Universita' italiana per stranieri di Perugia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il terzo comma dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e' sostituito con il seguente:
"I comandi suddetti possono essere disposti anche presso l'Universita' italiana per stranieri di Perugia, con la facolta' al Ministro per la pubblica istruzione di disporre che i medesimi, cosi' come le eventuali successive conferme, abbiano durata triennale. I comandi presso l'Universita' italiana per stranieri di Perugia possono essere disposti nei confronti di presidi e professori appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado e di insegnanti appartenenti ai ruoli della scuola elementare, anche se non abilitati alla libera docenza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1967
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE