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Aumento del fondo di dotazione della sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a concorrere con la somma di lire 1.000.000.000 all'aumento del fondo di dotazione fino a lire 3.275.000.000 deliberato dalla sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro.

Art. 2

1. Il fondo di dotazione della sezione di cui al precedente articolo 1 potra' essere successivamente aumentato con ulteriori conferimenti da parte degli attuali partecipanti, nonche' di altri enti ed istituti di credito che, a tal fine, vi sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti e alle vigenti disposizioni legislative. Potranno altresi' partecipare agli aumenti del predetto fondo di dotazione anche istituti assicurativi e previdenziali, previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti.

2. Le quote di conferimento non possono essere inferiori a lire 20 milioni e le relative sottoscrizioni devono essere deliberate dal comitato esecutivo della sezione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 3

1. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sara' provveduto, anche in relazione alla presente legge, ad adeguare lo statuto della sezione, su proposta del comitato esecutivo della sezione medesima.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma precedente verranno determinati i criteri per la ripartizione degli utili netti annuali risultanti dal bilancio e la misura del dividendo da attribuire ai partecipanti al fondo di dotazione della sezione.

Art. 4

1. La somma di cui al precedente articolo 1 sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lire 300 milioni nell'esercizio 1967, per lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1968 e 1969 e per lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1970 e 1971.

Art. 5

1. All'onere di lire 300 milioni, relativo alla prima quota del conferimento, sara' provveduto mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1966.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO - PIERACCINI - ANDREOTTI - Bosco
Visto, il Guardasigilli: REALE