Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per celebrare il IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi e' costituito un comitato, con il compito di preparare e attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed educative, sul piano nazionale e internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il comitato ha la sua sede in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione.
Art. 2
1. Il comitato e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione ed e' costituito come segue:
1) presidente;
2) sindaci di Cremona, Mantova e Venezia, o, in loro rappresentanza un consigliere comunale da ciascuno di essi designato;
3) presidente del comitato di esperti per l'edizione nazionale dell'opera omnia di Claudio Monteverdi;
4) segretario generale della Fondazione "G. Cini";
5) soprintendente del teatro "La Fenice" di Venezia;
6) un funzionario designato dal Ministro per il tesoro;
7) un funzionario designato dal Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico di segretario.
Art. 3
1. Il presidente rappresenta il comitato e cura l'esecuzione delle deliberazioni del medesimo.
2. Il comitato si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno il presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Art. 4
1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 e autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni a favore del predetto comitato, che verra' stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
2. Il contributo sara' versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, intestato al predetto comitato.
3. I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1, saranno effettuati, di volta in volta, dal presidente del comitato il quale provvedera' alla gestione delle somme prelevate.
4. Al termine della gestione, l'eventuale eccedenza risultante dal cennato conto corrente infruttifero dovra' essere versato all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X - entrate eventuali e diverse.
Art. 5
1. Il comitato e' autorizzato a integrare i fondi messi a disposizione con i contributi eventualmente reperiti presso enti pubblici o privati.
Art. 6
1. I conservatori di musica di Stato e gli enti lirici e sinfonici collaboreranno con il comitato per coordinare, nell'ambito della normale attivita' didattico-artistico-culturale, i propri programmi celebrativi.
Art. 7
1. Il comitato cessera' dalle sue funzioni il 31 maggio 1968 ed alla fine della gestione presentera' il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonche' dai relativi atti e documenti giustificativi, da sottoporre entro il successivo 31 agosto al riscontro della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.
2. Successivamente, il detto consuntivo dovra' essere pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 8
1. Tutti i contratti stipulati dal comitato per il raggiungimento delle finalita' previste dall'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.
2. Il comitato inoltre puo' avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato.
Art. 9
1. All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvedera' a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 d allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1966, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma-, addi' 2 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE