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Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze e provvidenze per i comuni terremotati della regione marchigiana

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le provvidenze disposte dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, con riferimento all'articolo 1, lettera g), della legge 3 aprile 1955, n. 279, sono estese ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi nelle province di Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 e nella provincia di Firenze nel secondo semestre del 1961.

Art. 2

1. Le domande per la concessione dei contributi ai sensi del precedente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. A carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per la concessione dei sussidi statali previsti dall'articolo 1, lettera d) del regio decreto-legislativo 17 maggio 1946, n. 516, per il ripristino di fabbricati urbani e rurali di proprieta' privata distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi il 3 ottobre 1943, il 5 settembre 1950 e il 1 settembre 1951 nei comuni delle Marche determinati coi decreti interministeriali emanati in applicazione del regio decreto-legislativo 17 maggio 1946, n. 516 e delle leggi 29 luglio 1949, n. 503, 1 ottobre 1951, n. 1133, 19 marzo 1955, n. 188 e 27 febbraio 1958, n. 141.

2. I contributi previsti per il ripristino dei fabbricati rurali non possono essere concessi qualora si sia gia' provveduto ai sensi del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 4

1. Per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 1 della presente legge, oltre alla utilizzazione dei fondi stanziati dall'articolo 1, lettere b) e c), della legge 3 gennaio 1963, n. 4, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 650 milioni da iscriversi in ragione di lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1967 e di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1968 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

2. La somma di lire 350 milioni a carico dell'esercizio 1967 sara' cosi' ripartita:

  1. 1) lire 250 milioni per opere da eseguire ai sensi dell'articolo 1 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e lire 100 milioni per opere da eseguire in provincia di Firenze.

3. La somma di lire 300 milioni a carico dell'esercizio 1968 sara' cosi' ripartita:

  1. 1) lire 200 milioni per opere da eseguire ai sensi dell'articolo 1 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e lire 100 milioni per opere da eseguire in provincia di Firenze.

Art. 5

1. All'onere di lire 350 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1967 ed a quello di lire 500 milioni a carico dell'esercizio 1968 si provvede con corrispondente riduzione dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente al capitolo n. 5381 per l'anno finanziario 1966 ed al corrispondente capitolo per l'esercizio 1968.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - TAVIANI - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE