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Ratifica ed esecuzione del protocollo che modifica lo Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) con l'inserzione di una parte IV relativa al commercio e allo sviluppo, adottato a Ginevra l'8 febbraio 1965

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo adottato a Ginevra l'8 febbraio 1965 che modifica, con l'inserzione di una Parte IV relativa al commercio e allo sviluppo, l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) firmato a Ginevra il 30 ottobre 1947.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al paragrafo 4 del Protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - PRETI - COLOMBO - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE