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Ratifica ed esecuzione dei protocolli sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), firmati rispettivamente a Parigi il 31 ottobre 1963 e a Londra il 29 giugno 1964

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

  1. a) Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), firmato a Parigi il 31 ottobre 1963;

  2. b) Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) con Protocollo di firma, firmati a Londra il 29 giugno 1964.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore rispettivamente della Convenzione istitutiva dell'ESRO del 14 giugno 1962 e della Convenzione istitutiva dell'ELDO del 29 marzo 1962.

Art. 3

1. Ai fini dell'esecuzione dei Protocolli indicati nell'articolo 1, il paragrafo 2 dell'articolo 4 del Protocollo di cui alla lettera a) ed il paragrafo 2 dell'articolo 5 del Protocollo di cui alla lettera b) non si intendono riferiti ad atti di esecuzione forzata relativi ai rapporti per i quali non si applica l'immunita' di giurisdizione e di esecuzione dell'ESRO e dell'ELDO.

Art. 4

1. Lo Stato italiano e' tenuto a risarcire i danni che possano essere cagionati in Italia dall'attivita' dell'ESRO e dell'ELDO e ad adempiere le obbligazioni non contrattuali sorte in Italia a carico delle predette Organizzazioni, qualora queste ultime non provvedano, direttamente o per il tramite di compagnie di assicurazione, a soddisfare gli aventi diritto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - COLOMBO - PRETI - TREMELLONI - GUI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE