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Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
PROMULGA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
"La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare composta di quindici membri.
Della sezione fanno parte: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, cinque magistrati di Corte di cassazione di cui due con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello, tre magistrati di tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento.
Il vice presidente e' membro di diritto; gli altri componenti sono eletti nel proprio seno dal Consiglio superiore.
II procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura".

Art. 2

1. L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
"La sezione disciplinare delibera col numero di nove componenti: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, tre magistrati di Corte di cassazione di cui uno con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello o di tribunale, di cui almeno due appartenenti alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, e due dei membri eletti dal Parlamento.1
Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, due dei componenti la sezione disciplinare devono appartenere alla categoria dei magistrati di tribunale.1
Qualora il presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare, valendosi della facolta' di cui al successivo articolo 18, n. 4, alla deliberazione prende parte il vice presidente del Consiglio superiore, e resta escluso un componente eletto dal Parlamento.
Se e' sottoposto a procedimento disciplinare il primo presidente o il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione e' presieduta in ogni caso dal presidente del Consiglio superiore ed e' composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di corte d'appello e un magistrato di tribunale.1
I componenti della sezione disciplinare che devono concorrere a costituire il collegio giudicante sono scelti, per ogni procedimento, a cura del presidente della sezione disciplinare, mediante sorteggio da effettuarsi tra i componenti eletti dal Parlamento e fra le singole categorie di magistrati indicati nei precedenti primo, secondo e quarto comma.1
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti".

Art. 3

1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
"La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e' costituita da un magistrato di Corte di cassazione, che la dirige, e da tre magistrati di corte di appello e da quattro magistrati di tribunale.
All'ufficio di segreteria sono addetti ventiquattro funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui due cancellieri capi di tribunale di prima classe o aventi qualifica equiparata, otto cancellieri capi di tribunale di seconda classe e cancellieri capi di pretura o aventi qualifica equiparata e quattordici cancellieri o segretari di prima classe o aventi qualifiche inferiori nonche' dodici dattilografi giudiziari e dieci uscieri.
I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la grazia e giustizia.
I funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e i dattilografi e gli uscieri sono destinati dal Ministro per la grazia e giustizia.
La segreteria dipende dal comitato di presidenza".

Art. 4

1. L'articolo 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.
Il predetto stanziamento viene collocato, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Consiglio superiore della magistratura, con proprio regolamento interno, stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.
Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte dei conti alla chiusura dell'anno finanziario.
Restano a carico del Ministero di grazia e giustizia gli stipendi sia per i magistrati componenti del Consiglio sia per i magistrati e per il personale addetto alla segreteria del Consiglio medesimo".

Art. 6

1. L'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente.
La commissione procede allo scrutinio secondo le norme che lo regolano.
La deliberazione della commissione di scrutinio e' comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facolta' di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito".

Art. 7

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:
"Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano i magistrati senza distinzione di categorie.
Non partecipano alla elezione gli uditori non investiti di funzioni giurisdizionali".

Art. 8

1. Gli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 25. - Collegi elettorali. - Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto tra i candidati elettivamente designati:
a) da un collegio centrale presso la Corte di cassazione comprendente i magistrati di cassazione;
b) da quattro collegi territoriali di magistrati di corte di appello costituiti come nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;
c) da quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale costituiti come nella tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
I magistrati addetti ad uffici non giudiziari o in servizio fuori del territorio dello Stato votano, secondo la loro rispettiva categoria, presso gli uffici giudiziari di Roma.
Ciascuno degli elettori vota, in sede di formazione della lista nazionale, per i componenti appartenenti alla propria categoria.
Art. 26 - Formazione della lista nazionale - Il collegio centrale presso la Corte di cassazione designa dodici magistrati di cassazione, quattro dei quali con ufficio direttivo.
Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati d'appello designa due magistrati d'appello.
Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale designa due magistrati di tribunale.
Gli elettori del collegio centrale votano ciascuno per non piu' di dodici magistrati di cassazione di cui quattro con ufficio direttivo.
Gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di appello e gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di tribunale votano ciascuno per non piu' di due magistrati rispettivamente di appello e di tribunale, gli uni e gli altri facenti parte degli uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale.
Art. 26-bis - Termini per le votazioni. - Le votazioni per le designazioni di cui al precedente articolo hanno luogo almeno venti giorni prima della data stabilita per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.
Dette votazioni possono aver luogo anche in giorno non festivo.
Art. 27 - Uffici elettorali. - Per la designazione dei candidati e per la elezione dei magistrati a membri del Consiglio superiore sono costituiti i seguenti uffici elettorali:
1) l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione:
2) l'ufficio centrale circoscrizionale presso la corte di appello capoluogo di ciascun collegio territoriale;
3) l'ufficio distrettuale presso ogni corte di appello e sezione staccata di corte di appello e presso ogni tribunale.
Le votazioni per la designazione dei magistrati di cassazione hanno luogo presso l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione.
Le votazioni per la designazione dei magistrati di appello e di quelli di tribunale hanno luogo rispettivamente presso le singole sezioni distrettuali di ogni corte d'appello e di ogni tribunale.
I risultati sono comunicati agli uffici centrali circoscrizionali che a loro volta comunicano i risultati complessivi avutisi nella loro circoscrizione all'ufficio centrale nazionale.
Gli uffici indicati nel comma primo n. 1, 2, 3 hanno la medesima composizione rispettivamente prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, per l'ufficio unico elettorale presso la Corte di cassazione, per gli uffici centrali elettorali presso la corte di appello dei capoluoghi dei collegi e per gli uffici elettorali presso le corti di appello e sezioni di corte di appello e presso i tribunali".

Art. 9

1. Dopo l'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 27-bis - Formazione della lista nazionale. - L'ufficio centrale nazionale sulla base dei risultati delle designazioni forma la lista nazionale dei magistrati designati e la comunica a tutte le sezioni elettorali distrettuali presso le quali si svolgono le votazioni, nonche' agli uffici centrali circoscrizionali.
Sono inclusi nella lista nazionale i magistrati che nell'ambito di ogni categoria hanno riportato il maggior numero di voti fino a concorrenza del numero dei posti determinato dall'articolo 26.
In caso di parita' di voti viene incluso nella lista chi ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario.
Art. 27-ter - Elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore. - La votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio superiore avviene in collegio unico nazionale.
Ciascun magistrato puo' votare per non piu' di sei magistrati di cassazione, di cui due con ufficio direttivo e di cui almeno quattro scelti tra quelli designati; per non piu' di quattro magistrati d'appello, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati; per non piu' di quattro magistrati di tribunale, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati.
Qualora siano espressi voti per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere in ciascuna categoria o per ciascun collegio, i voti dati in eccesso non sono validi. Non sono altresi' validi i voti espressi a favore di magistrati non designati in numero superiore a quello consentito per ciascuna categoria. L'eccedenza dei voti e' stabilita in base all'ordine di priorita' di iscrizione nella scheda dei nomi dei candidati.
Art. 27-quater - Proclamazione dei risultati. - Sono proclamati eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono. In ogni caso debbono essere proclamati eletti almeno quattro magistrati di cassazione, tre di corte di appello e tre di tribunale compresi nella lista nazionale.
In caso di parita' di voti e' proclamato eletto chi ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario.
I magistrati che per il numero di voti ottenuti seguono gli eletti nella loro categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio".

Art. 11

1. Le schede per la votazione di designazione dei candidati sono stampate in tre tipi diversi a seconda della categoria degli elettori in conformita' ai modelli A B C annessi alla presente legge.

2. Le schede per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura sono stampate in conformita' del modello D annesso alla presente legge.