Modifica alla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il settimo comma dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nel testo modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 367, e' sostituito dal seguente:
"I provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, che dell'Opera stessa, o dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, o dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra; puo' ugualmente a dirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE