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Integrazione di fondi per la costruzione dell'autostrada Palermo-Catania

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per il finanziamento della quota a carico dello Stato per il completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Palermo-Catania e' autorizzata la spesa di lire 59 miliardi, pari alla meta' del residuo costo delle opere.

2. La somma di cui al precedente comma sara' iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnata alla Azienda nazionale autonoma delle strade, in ragione di lire 11.800 milioni all'anno per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1971.

Art. 2

1. Sugli stanziamenti annuali, quali risultano dalla presente legge, grava, nella misura del 2,50 per cento, la quota oneri generali da attribuirsi all'ANAS in dipendenza dei lavori di completamento dell'autostrada Palermo-Catania.

Art. 3

1. All'onere di lire 11.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968 si provvedera', rispettivamente, mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967 e del capitolo 5381 dello stato di previsione medesimo per l'anno finanziario 1968.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE