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Norme per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane titolari di diritti sui beni asportati in Germania con la violenza o la costrizione dopo il 3 settembre 1943, la cui mancata restituzione da parte delle tre Potenze occupanti la Germania occidentale ha dato luogo a procedimenti instaurati nei confronti del Governo federale tedesco dinanzi alla "commissione arbitrale sui beni, diritti e interessi in Germania" con sede in Coblenza o dinanzi al Tribunale di Bonn, ai sensi del capitolo V articolo 4 della Convenzione di regolamento sulle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, firmata a Bonn il 26 maggio 1952, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 841.

2. L'ammontare globale degli indennizzi di cui al precedente comma non potra' superare il controvalore in lire italiane della somma netta di marchi 28.313.503,80 corrispondente a marchi 30.281.822,25 dovuti dalla Repubblica federale di Germania per transazioni parziali e in base all'Accordo transattivo globale di Francoforte sul Meno del 20 dicembre 1964, reso esecutivo in Italia col decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1966, n. 664, previa detrazione delle spese previste dall'articolo 4, lettera a), dell'Accordo predetto.

Art. 2

1. La commissione di cui al successivo articolo 4 prima di procedere all'esame delle domande di indennizzo che saranno presentate dagli interessati, dovra' ripartire la somma globale di marchi 28.313.503,80 fra le istanze che formarono oggetto dei procedimenti di cui all'articolo 1, in proporzione all'ammontare delle somme richieste con ciascuna di esse al Governo tedesco e tenendo presenti le norme indicate all'articolo 4 del capitolo V della richiamata Convenzione di regolamento.

2. Di detta somma globale, l'importo di marchi 7.000.000 sara' ripartito fra tutte le istanze munite dell'autorizzazione a restituzione dei beni (authority for release) o dei certificati di approvazione previsti dal citato articolo 4, comma 4, della Convenzione predetta.

3. L'importo di marchi 8.000.000 sara' ripartito fra tutte le istanze munite delle attestazioni sulla non avvenuta riconsegna dei beni (non receipt), considerate nello stesso articolo 4 comma 4 della predetta Convenzione.

4. Il residuo importo di marchi 13.313.503,80 sara' ripartito fra le istanze non munite dei suddetti documenti probatori, ma che comunque si riferiscono a beni identificati in Germania dopo l'occupazione alleata e che successivamente siano stati consumati o utilizzati in Germania, o ivi distrutti o rubati o dei quali sia stata altrimenti disposto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della Convenzione predetta. La ripartizione di tale residuo importo e' subordinata alla prova dell'avvenuta identificazione dei beni in Germania, quale risulta dai procedimenti instaurati dinanzi alla commissione arbitrale o al Tribunale di Bonn e da ulteriore eventuale documentazione che potra' essere fornita dagli interessati ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della presente legge.

5. Un'istanza presentata sia davanti alla commissione arbitrale che al Tribunale di Bonn sara' considerata come un'unica istanza.

Art. 3

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane che vantino diritti sui beni per i quali siano stati instaurati i procedimenti indicati all'articolo 1 potranno concorrere alla assegnazione totale o parziale, a titolo di indennizzo, dell'importo attribuito ad ognuna delle istanze di cui agli articoli precedenti, fornendo la prova che essa si riferiva ai beni sui quali dimostreranno di avere diritto.

2. A tale fine sara' pubblicato, contemporaneamente alla presente legge, in un supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale, l'elenco delle istanze oggetto dei predetti procedimenti, con l'indicazione dei relativi beni.

3. Dall'assegnazione dell'indennizzo saranno escluse le persone che siano state comunque compensate o pagate a qualsiasi titolo o da qualsiasi autorita', ente o persona italiana o tedesca.

4. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno gia' percepito per l'asportazione dei beni predetti un indennizzo a titolo di risarcimento per danni di guerra da parte dello Stato italiano potranno optare per il trattamento piu' favorevole presentando apposita domanda al Ministro per il tesoro entro trenta giorni dalla comunicazione prevista dal successivo articolo 5, primo comma. Essi tuttavia non potranno, nel caso che abbiano optato per l'indennizzo previsto dalla presente legge, chiedere al Ministro per il tesoro anche il riesame della liquidazione.

5. Qualora piu' persone concorrano all'assegnazione dell'importo attribuito ad una delle istanze di cui sopra, il detto importo sara' assegnato ai richiedenti in misura proporzionale al valore dei beni riconosciuti indennizzabili.

Art. 4

1. Per la ripartizione degli importi a norma dell'articolo 2, per l'esame delle domande di assegnazione totale o parziale dei medesimi a titolo di indennizzo e per la relativa determinazione e' costituita la commissione interministeriale di cui all'articolo 6.

2. In base agli atti e documenti tratti dai Fascicoli delle procedure di restituzione e d'indennizzo in Germania ed alle altre prove documentali fornite dagli interessati, la commissione deliberera' se sia dimostrata l'appartenenza ai richiedenti dei beni che sono stati identificati in Germania come di origine italiana e che hanno formato oggetto dei procedimenti di cui all'articolo 1 e, ove sussistano le altre condizioni di legge per concorrere alla assegnazione, fissera' l'indennizzo da concedersi ad ognuno dei richiedenti.

Art. 5

1. Le deliberazioni motivate dalla commissione interministeriale sulle domande di assegnazione dell'indennizzo saranno, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno portate a conoscenza degli interessati e diverranno definitive se costoro, entro trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, non proporranno istanza di riesame al Ministro per il tesoro.

2. Decorso tale termine senza che sia stata proposta istanza di riesame, il Ministro per il tesoro, con suo decreto, liquidera' l'indennizzo fissato dalla commissione stessa.

3. In caso di istanza di riesame il Ministro per il tesoro decidera' in via definitiva, con suo decreto, previo parere della commissione interministeriale, sulla predetta istanza di riesame.

4. Contro i provvedimenti del Ministro per il tesoro gli interessati potranno ricorrere al Consiglio di Stato.

Art. 6

1. La commissione interministeriale di cui all'articolo 4 sara' cosi' composta:

  1. 1) due rappresentanti del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

  2. 2) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale; un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
    dell'artigianato;

  3. 3) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

  4. 4) un rappresentante del Consiglio di Stato;

  5. 5) un rappresentante della Corte dei conti;

  6. 6) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

  7. 7) un rappresentante dell'ufficio recuperi dell'IRI.

2. Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione delle amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre ai rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed il vice-presidente della commissione.

3. A segretario e segretario supplente della commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, in servizio presso l'amministrazione centrale del tesoro.

4. Per la validita' delle deliberazioni della commissione e' richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri.

5. I membri supplenti possono votare solo in caso di impedimento o di assenza del rispettivo titolare.

6. Le deliberazioni della commissione vengono adottate a maggioranza e a parita' di voti prevale quello del presidente.

7. Con decreto del Ministro per il tesoro, su richiesta della commissione e per particolari esigenze, potranno essere chiamati esperti a partecipare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto al voto.

8. La commissione dispone, ove occorra, i necessari accertamenti ed e' autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e chiedere l'assunzione di altri mezzi di prova.

9. La commissione dovra' completare i suoi lavori entro e non oltre i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.1 Il Ministro per il tesoro stabilira' con propri decreti la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della commissione ed ai segretari, in rapporto ai lavori effettuati.

10. La relativa spesa fara' carico al capitolo 3222, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Art. 7

1. Le domande di indennizzo, in carta libera, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - IRFE e dovranno essere corredate dei seguenti atti e documenti in carta libera:

  1. a) descrizione particolareggiata del bene asportato con riferimento all'istanza di indennizzo di cui all'elenco indicato all'articolo 3;

  2. b) documenti comprovanti il titolo di proprieta' o di possesso legittimo del bene predetto;

  3. c) documenti idonei a provare le circostanze dell'asportazione forzosa del bene con particolare riguardo agli ordini di requisizione, bollette di spedizione, contratti Roges, dichiarazioni rilasciate all'epoca dell'asportazione da enti o persone civili e militari tedeschi; qualora gli interessati siano in possesso di idonea documentazione comprovante l'avvenuta identificazione del bene in Germania dopo l'occupazione alleata e le cause che ne hanno impedito la restituzione o siano in grado comunque di fornire utili elementi circa tali circostanze, sono tenuti ad esibire, la documentazione e ad indicare gli elementi predetti;

  4. d) dichiarazione di nulla aver percepito, a qualsiasi titolo, da autorita', ente o persona italiana o tedesca;

  5. e) indicazione di eventuali richieste presentate per il risarcimento dei danni di guerra per il bene asportato oggetto della domanda di indennizzo;

  6. f) indicazione del valore del bene asportato e dell'indennizzo che viene richiesto.1

Art. 8

1. Per il riconoscimento della legittimazione soggettiva dei richiedenti l'indennizzo, oltre alla documentazione di cui al precedente articolo 7, dovranno essere presentati i seguenti documenti in carta libera:

  1. a) per le persone fisiche e per le imprese individuali, il certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date del 3 settembre 1943 e del 20 dicembre 1964;

  2. b) per le persone giuridiche, la copia dell'atto costitutivo e del provvedimento con cui e' stata riconosciuta la personalita' giuridica;

  3. c) per le societa' legalmente costituite, il certificato della cancelleria del competente tribunale, contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo e, ove esista, dello statuto, nonche' delle successive, eventuali modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;

  4. d) per le societa' od associazioni di fatto, idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede od all'oggetto principale dell'attivita' od alla appartenenza del capitale o patrimonio, la societa' o la associazione deve considerarsi italiana;

  5. e) nei casi di successione, gli atti relativi alla medesima nonche' se la successione si e' aperta dopo il 3 settembre 1943, i certificati di cittadinanza del dante causa alla data predetta e da quella della sua morte.

Art. 9

1. Il corrispettivo in lire italiane della somma globale di DM 28.313.503,80, di cui all'articolo 1, sara' versato all'entrata del bilancio dello Stato.

2. In corrispondenza di detti versamenti, l'importo predetto verra' iscritto, con decreti del Ministro per il tesoro, ad apposito capitolo di spesa sul quale verranno fatte gravare le somme da corrispondere a titolo di indennizzo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO FANFANI
Visto, il Guardasigilli: REALE