Estensione dei benefici riguardanti il riscatto anticipato dei terreni agli assegnatari profughi giuliani di cui alla legge 31 marzo 1955, n. 240
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Tutte le norme riguardanti il riscatto anticipato dei terreni espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo si applicano anche agli assegnatari dell'Ente nazionale per le Tre Venezie di cui alla legge del 31 marzo 1955, n. 240.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE