Concessione di un contributo all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) di un contributo di lire 2.000 milioni, da ripartire in due quote di pari importo, destinate rispettivamente al reintegro di spese sostenute per il funzionamento dell'ente e al pagamento di somme da esso dovute all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per trasporto di merci e di materiali assistenziali.
Art. 2
1. L'onere di lire 2.000 milioni, di cui al precedente articolo sara' fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE