Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I termini di cui alla legge 16 aprile 1962, n. 186, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sono ulteriormente prorogati come segue:
1) al 31 dicembre 1967, per i panifici situati in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
2) al 31 dicembre 1968, per i panifici situati in comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti;
3) al 31 dicembre 1969, per i panifici situati in comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;
4) al 31 dicembre 1970, per i panifici situati in comuni con popolazione inferiore a 2.001 abitanti.
Art. 2
1. Dopo la scadenza dei termini stabiliti nel precedente articolo, le imprese che non abbiano adeguato l'attrezzatura dei panifici ai requisiti tecnici prescritti dallo articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, non potranno piu' esercitare la loro attivita'.
2. L'inosservanza della disposizione del comma precedente e' punita con l'ammenda nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 14 della legge 31 luglio 1956, n. 1002. Le imprese inadempienti sono altresi' soggette alla revoca della licenza.
Art. 3
1. I benefici di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, sono estesi alle trasformazioni dei forni da pane e delle attrezzature tecniche dei panifici a norma della presente legge.
Art. 4
1. Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo stato naturale.
2. L'esistenza di tali forni non ha rilevanza ai fini dello accertamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 1968
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - TAVIANI - REALE - COLOMBO - PRETI - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE