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Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I termini di cui alla legge 16 aprile 1962, n. 186, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sono ulteriormente prorogati come segue:

  1. 1) al 31 dicembre 1967, per i panifici situati in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

  2. 2) al 31 dicembre 1968, per i panifici situati in comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti;

  3. 3) al 31 dicembre 1969, per i panifici situati in comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;

  4. 4) al 31 dicembre 1970, per i panifici situati in comuni con popolazione inferiore a 2.001 abitanti.

Art. 2

1. Dopo la scadenza dei termini stabiliti nel precedente articolo, le imprese che non abbiano adeguato l'attrezzatura dei panifici ai requisiti tecnici prescritti dallo articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, non potranno piu' esercitare la loro attivita'.

2. L'inosservanza della disposizione del comma precedente e' punita con l'ammenda nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 14 della legge 31 luglio 1956, n. 1002. Le imprese inadempienti sono altresi' soggette alla revoca della licenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 1968
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - TAVIANI - REALE - COLOMBO - PRETI - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE