Modificazioni all'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, contenente norme sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, e' sostituito dal seguente:
"E' vietato l'impiego di semi comunque dannosi; e' consentito l'impiego di semi di anacardio sgusciati e decorticati in modo da eliminarne totalmente le sostanze nocive alla salute".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 gennaio 1968
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - REALE - RESTIVO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE