Norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'olio ottenuto dalla estrazione a mezzo solvente o dalla pressione meccanica di semi oleosi e successivamente sottoposto, per essere reso commestibile, a processo industriale di rettificazione, altrimenti detto "di raffinazione", dev'essere denominato "olio di semi".
2. Alla suddetta denominazione dovra' aggiungersi l'indicazione della specie del seme oleoso sempreche' l'olio di semi sia stato prodotto da una sola specie, mentre qualora l'olio di semi sia costituito da miscele di oli prodotti da diverse specie di semi oleosi, esso dovra' essere denominato "olio di semi vari".
Art. 2
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 109
Il marchio, anche se di fantasia, non deve comunque indurre in inganno il consumatore.
Art. 3
1. Gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiunti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12.
Art. 4
1. Negli annunci propagandistici effettuati a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, e' fatto obbligo di far precedere la denominazione di cui all'articolo 1 all'indicazione del prodotto che si reclamizza, anche se in altra parte dell'annuncio pubblicitario il prodotto viene chiaramente indicato con la sua propria denominazione di "olio di semi".
Art. 5
1. Le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse d'oliva e degli oli di semi, ottenuti nelle raffinerie nazionali o importati dall'estero, devono essere denaturati nello stabilimento di produzione o in apposito stabilimento di denaturazione, previamente autorizzato dal Ministero delle finanze, e devono circolare con apposita bolletta di accompagnamento.
2. Le sostanze denaturanti devono essere fornite dalle ditte interessate e riconosciute idonee da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane e I. I., sentito il Ministero della sanita' per quanto attiene agli aspetti farmacotossicologici.
Art. 6
1. Chiunque produca glicerina e' tenuto a presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio e a tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sul quale deve registrare le quantita' giornalmente prodotte e quelle vendute e uscite dalla fabbrica, nonche' il nome e l'indirizzo dei rispettivi destinatari.
Art. 7
1. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario.
3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, fino a 10 litri, devono essere confezionati esclusivamente nelle quantita' nominali unitarie seguenti espresse in litri: ,05, 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10,00.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 109
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 109
Art. 10
1. E' fatto divieto di detenere negli stabilimenti sostanze chimiche che non siano di impiego usuale nella raffinazione degli oli di oliva e di semi e che non siano autorizzate dal Ministero della sanita'.
Art. 11
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 della presente legge e' punito con la multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di olio di semi o di olio di oliva e con la reclusione fino a un anno.
2. Nei casi di particolare gravita', le pene sono raddoppiate.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' punito con l'ammenda fino a lire due milioni.
4. Chiunque trasporta o fa trasportare le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse di oliva e degli oli di semi non denaturati o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 e' punito con la multa da lire 1 milione a lire 3 milioni.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 e' punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.
6. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la merce e' confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale e si applica l'articolo 518 dello stesso Codice.