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Aumento del fondo di dotazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Banco di Sardegna, dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 200 miliardi ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1968 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1969 e 1970, per effettuare conferimenti, destinati agli scopi di cui ai successivi articoli 2 e 3, in favore dei seguenti istituti di credito per gli importi per ciascuno di essi indicati:
Banco di Napoli ........ L. 50 miliardi
Banco di Sicilia ....... L. 50 miliardi
Banco di Sardegna ...... L. 10 miliardi
ISVEIMER ............... L. 52 miliardi
IRFIS .................. L. 21 miliardi
CIS .................... L. 17 miliardi
Con decreto del Ministro per il tesoro, nei limiti della spesa prevista al precedente comma, e' determinato annualmente l'ammontare del conferimento da effettuare a ciascun istituto.

Art. 2

1. Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia ed il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi dell'articolo precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi in dotazione secondo quanto sara' disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti.

2. Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

Art. 3

1. L'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS iscriveranno le somme loro conferite in appositi fondi di riserva speciale da destinarsi a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1968
SARAGAT
MORO - COLOMBO - PIERACCINI - PASTORE
Visto, il Guardasigilli: REALE