Regolamentazione dell'attivita' di pesca dell'Azienda municipalizzata delle Valli comunali di Comacchio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. E' riconosciuto il carattere di allevamento ittico alla attivita' svolta, nelle Valli del comune di Comacchio, dalla Azienda municipalizzata, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e modificato dalla legge 20 marzo 1940, n. 364.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - RESTIVO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE