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Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le denominazioni "sciroppo di mandorla" o "sciroppo di latte di mandorla" sono riservate al prodotto ottenuto dalla emulsione acquosa ricavata dalle mandorle dolci sbucciate e triturate con aggiunta di saccarosio e avente un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.

2. Per ogni chilogrammo di sciroppo, debbono essere impiegati non meno di cento grammi di mandorle sbucciate, nelle quali le mandorle amare possono essere presenti in misura non superiore al 5 per cento.

Art. 2

1. La denominazione "sciroppo di orzata" e' riservata allo sciroppo ottenuto con l'impiego di benzoino deacidificato, di essenza deacidificata di mandorle amare, estratto di vaniglia e di fiori di arancio.

2. Tale prodotto deve avere un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.

Art. 3

1. Agli sciroppi di cui ai precedenti articoli per l'arrotondamento del gusto e' consentito aggiungere le sostanze aromatiche naturali ai termini dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

2. E' anche consentita l'aggiunta di acido citrico, acido tartarico e loro sali, secondo quanto stabilito dal Ministero della sanita' ai sensi della disposizione richiamata nel primo comma del presente articolo, nonche' di glucosio cristallizzato, di purezza non inferiore al 99,5 per cento riferito alla sostanza secca, nella misura massima del 25 per cento del tenore zuccherino totale, espresso come zucchero invertito.

Art. 4

1. Agli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 non e' consentita l'aggiunta di coloranti, di sostanze aromatizzanti artificiali e di qualunque altra sostanza non prevista dalla presente legge.

Art. 5

1. I recipienti e gli involucri contenenti gli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 debbono sempre recare, in modo chiaro, evidente ed indelebile le seguenti indicazioni:

  1. a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore;

  2. b) la sede dello stabilimento di produzione;

  3. c) per il prodotto di cui all'articolo 1 la denominazione prevista nello stesso articolo, seguita dalla indicazione "aromi naturali per l'arrotondamento del gusto", se impiegati;

  4. d) per il prodotto di cui all'articolo 2, la denominazione "sciroppo di orzata", seguita dalla indicazione "sciroppo al benzoino" nonche' da quella "con aromi naturali per l'arrotondamento del gusto", se impiegati;

  5. e) il volume dello sciroppo contenuto nei recipienti, espresso con la frase "contenuto garantito litri...";

  6. f) "contenente glucosio", nel caso in cui tale prodotto sia stato impiegato nella preparazione.

2. Il confezionatore di recipienti e' considerato produttore; lo stabilimento di confezionamento e' considerato stabilimento di produzione.

Art. 6

1. Le fatture, lettere di impegno, polizze di carico, bollette di spedizione e tutti gli altri documenti relativi alla vendita o somministrazione dei prodotti di cui alla presente legge devono contenere la indicazione del nome o della ragione sociale e la sede del produttore, fornitore o grossista e tutti i dati atti ad identificare il prodotto venduto o somministrato.

Art. 7

1. Per le sostanze disciplinate dalla presente legge e' vietato apporre sui recipienti, sulle confezioni e sugli imballaggi in genere, nonche' usare sui cataloghi, prospetti, avvisi pubblicitari, etichette e su qualsiasi altro mezzo di pubblicita', sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi lingua, denominazioni o nomi, frasi pubblicitarie, marchi ed attestati di qualita' o genuinita' da chiunque rilasciati, nonche' disegni illustrativi, segni, raffigurazioni, anche se accompagnate da termini rettificativi come "tipo", "gusto", "uso", tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualita' e le proprieta' nutritive o energetiche delle sostanze alimentari stesse, o vantando particolari azioni medicamentose.

2. E' consentita per lo sciroppo di cui all'articolo 1, la raffigurazione del mandorlo, dei relativi fiori e della mandorla.

3. Per lo sciroppo di cui all'articolo 2 non e' consentita alcuna raffigurazione di piante o di parti di piante.

Art. 8

1. E' vietato vendere, porre in vendita o comunque distribuire per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge:

  1. a) in fermentazione, alterati o che comunque presentino segni evidenti di alterazione;

  2. b) contenenti corpi estranei e, in particolare, infestati da organismi animali o loro parti;

  3. c) contenenti sostanze il cui impiego non e' espressamente previsto dalla presente legge;

  4. d) contenuti in recipienti o involucri non conformi alle vigenti disposizioni sanitarie.

Art. 9

1. Le denominazioni "mandorlata" e "...al latte di mandorla", sono riservate alle bevande analcoliche ottenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. La denominazione "orzata", seguita dalla indicazione obbligatoria "a base di sciroppo al benzoino", e' riservata alle bevande analcoliche ottenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. Il residuo secco delle bevande di cui al presente articolo deve essere non inferiore a gr. 8 per 100 c.c.

4. Per le bevande di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 primo e secondo comma, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

5. Sulle confezioni delle predette bevande deve essere altresi' indicato il contenuto espresso in volume.

Art. 11

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 3 ultimo comma, e articolo 4 e' punito con la multa da lire 50.000 a lire 250.000 e con quella proporzionale di lire 25.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.