Costituzione della provincia di Pordenone
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituita la provincia di Pordenone con capoluogo Pordenone.
2. La circoscrizione territoriale comprende i seguenti comuni:
3. Andreis - Arba - Arzene - Aviano - Azzano Decimo - Barcis - Brugnera - Budoia - Caneva - Casarsa - Castelnuovo - Cavasso Nuovo - Chions - Cimolais - Claut - Clauzetto - Cordenons - Cordovado - Erto e CassoFanna - Fiume Veneto - Fontanafredda. - Forgaria del Friuli - Frisanco - Maniago - Meduno - Montereale Vaicellina - Morsano al Tagliamento - Pasiano di Pordenone - Pinzano al Tagliamento - Polcenigo - Porcia - Pordenone - Prata di Pordenone - Pravisdomini - Roveredo in Piano - Sacile - San Giorgio della Richinvelda - San Martino al Tagliamento - San Quirino - San Vito al Tagliamento - Sequals - Sesto al Reghena - Spilimbergo - Tramonti di Sopra - Tramonti di Sotto - Travesio - Valvasone - Vito d'Asio - Vivaro - Zoppola.
Art. 2
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Ministeri competenti emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per l'approvazione dei progetti che dovranno essere concordati fra le amministrazioni provinciali di Pordenone e di Udine, concernenti la separazione patrimoniale e il riparto delle attivita' e passivita'.
Art. 3
1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le "pese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.
2. La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1968
SARAGAT
MORO - COLOMBO - PIERACCINI - TAVIANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE