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Riversibilita' dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, per i decorati di medaglia d'oro al valor militare

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La concessione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, e' estesa con decorrenza 1 gennaio 1968 nella misura ridotta del cinquanta per cento ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 26.000.000 annui, si fara' fronte, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le accorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1968
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE