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Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata "una tantum" per i prodotti tessili

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nella tabella allegato C alla legge 12 agosto 1957, numero 757, sono aggiunti i seguenti prodotti:
"514-b. - Fili e cordoncini di gomma elastica vulcanizzata ricoperti di materie tessili.
ex 514-c. - Filati di materia tessile impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata.
626. - Crino artificiale, paglia artificiale (lamette) e imitazioni di catgut di materie tessili artificiali.
639. - Crino artificiale, lamette o paglia artificiale ed imitazioni di catgut, di materie tessili sintetiche.
698. - Filati metallici (misti con materie tessili)".

Art. 2

1. La voce "ex 751 - Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili per i soli manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura", di cui alla tabella B allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata con l'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 267, e' cosi' modificata: "Ex 751.- Biancheria da tavola, da letto; da toletta, da cucina e simili, per i soli manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto o curvilineo, orlatura e frangiatura".

Art. 3

1. La voce "ex 751.- Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura ed oggetti di arredamento (tende, tendine, eccetera) di tessuto o di feltro non nominati ne' compresi altrove", di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1957, n. 757, modificato dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 267, e' cosi' modificata:
"Ex 751. - Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto o curvilineo, orlatura e frangiatura, ed oggetti di arredamento (tende, tendine, eccetera) di tessuto o di feltro, non nominati ne' compresi altrove".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1968
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE