Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967 (1° provvedimento)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Stato di previsione dell'entrata:
Cap. n. 1458 - Prelievi agricoli..
applicabili all'importazione dai
Paesi terzi, ecc.................. L. 23.400.000.000
Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze:
Cap. n. 1927 - Rimborso dei prelievi
agricoli, ecc..................... L. 23.400.000.000
Art. 2
1. Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data della sua pubblicazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1968
SARAGAT
MORO - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE