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Variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'anno finanziario 1967 (2° provvedimento)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1967 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 2

1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'interno, dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1967 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 3

1. Nel bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'anno finanziario 1967 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

Art. 4

1. Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1968
SARAGAT
MORO - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE