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Concessione di un contributo annuo a favore dell'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per la partecipazione italiana all'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF) e' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.300.000 a partire dal 1 gennaio 1964.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6.500.000 a carico dell'anno finanziario 1968 e in lire 1.300.000 a carico di ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede rispettivamente con riduzione di pari importo del capitolo n. 1190 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1968
SARAGAT
MORO - BOSCO - FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE