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Assegnazione straordinaria per la sistemazione delle spese sostenute in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per pagamento indennita' e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale militare della Guardia di finanza nell'esercizio 1961-1962

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata l'assegnazione di lire 2 milioni e 800 mila per la sistemazione della spesa sostenuta in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per pagamento indennita' e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale militare della Guardia di finanza nell'esercizio 1961-62.

Art. 2

1. All'onere di cui al precedente articolo verra' provveduto, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1968
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE