Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro gia' liquidati in capitale o in rendita vitalizia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 124 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1 luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria gia' indennizzati in capitale, ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, o titolari di rendita vitalizia con grado di inabilita' non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:
con grado di inabilita' dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire dodicimila;
con grado di inabilita' dal sessanta al settantanove per cento, lire sedicimila;
con grado di inabilita' dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire trentaduemila;
con grado di inabilita' dal novanta al cento per cento, lire cinquantamila;
con grado di inabilita' cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 76, lire cinquantamila, piu' lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione dall'istituto assicuratore".
Art. 2
1. L'articolo 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1 luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, gia' indennizzati in capitale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, con grado di inabilita' non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:
con grado di inabilita' dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire diecimila;
con grado di inabilita' dal sessanta al settantanove per cento, lire tredicimila;
con grado di inabilita' dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire ventiseimila;
con grado di inabilita' dal novanta al cento per cento, lire trentaseimila;
con grado di inabilita' cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 212, lire trentaseimila piu' lire trentamila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione, dall'istituto assicuratore".
Art. 3
1. Gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale, nell'industria e in agricoltura, con grado di inabilita' dal cinquanta al cinquantanove per cento, gia' indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei precedenti articoli 1 e 2, per il conseguimento dell'assegno continuativo mensile di cui agli articoli 1 e 2 medesimi, sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare domanda all'istituto assicuratore, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a carico degli istituti assicuratori, si provvede ai sensi degli articoli 192, 193, 194 e 261 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1968
SARAGAT
MORO - BOSCO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE