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Modificazioni agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei convitti nazionali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il primo capoverso del primo comma dell'articolo 8 della legge 9 marzo 1967, n. 150, e' cosi' modificato:
"Gli insegnanti che, entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali, sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:".

Art. 2

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1967, n. 150, e' sostituito dal seguente:
"Gli insegnanti abilitati che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali possono ottenere a domanda l'inquadramento nel ruolo dei professori della scuola media dei convitti nazionali, secondo le norme della presente legge ed in relazione al numero delle cattedre disponibili, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni".

Art. 3

1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, e' sostituito dal seguente:
"Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei convitti nazionali, saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 se nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1968
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE