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Istituzione di una universita' statale in Calabria

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituita l'Universita' statale in Calabria comprendente le seguenti facolta': facolta' di lettere e filosofia, facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, facolta' di ingegneria e facolta' di scienze economiche e sociali.

2. L'universita' ha carattere residenziale.

3. L'universita' comprende anche una scuola di specializzazione in tecniche di organizzazione aziendale e amministrativa con l'ordinamento che sara' determinato dallo statuto.

4. L'Universita' statale in Calabria e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 2

1. La facolta' di lettere e filosofia sara' ordinata con i corsi di laurea in lettere, in filosofia e in lingue e letterature straniere moderne.

2. La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali sara' ordinata con i corsi di laurea in matematica, in fisica ed in scienze naturali.

3. La facolta' di ingegneria sara' ordinata con i corsi di laurea in ingegneria civile, per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, e in tecnologie industriali.

4. La facolta' di scienze economiche e sociali sara' ordinata con i corsi di laurea in scienze economiche e sociali ad indirizzo economico e ad indirizzo sociale.

5. Nell'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte la laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, la laurea in tecnologie industriali e la laurea in scienze economiche e sociali.

6. Fino a quando non sara' stata emanata la legge di riforma delle norme per la preparazione e il reclutamento del personale insegnante delle scuole secondarie, le facolta' di lettere e filosofia, scienze matematiche, fisiche e naturali, sono autorizzate a conferire, nelle rispettive competenze, diploma di laurea al quale sara' attribuito valore abilitante all'insegnamento nella scuola media per le seguenti cattedre indicate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063: italiano, storia ed educazione civica, geografia; italiano ed elementari conoscenze di latino; lingua straniera; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

7. Coloro i quali aspirano ad ottenere il predetto diploma di laurea con valore abilitante dovranno:

  1. a) seguire un piano di studi, che comprenda nel quarto anno insegnamenti di scienze dell'educazione;

  2. b) frequentare un quinto anno di corso destinato a tirocinio guidato nella scuola media e a connesse esercitazioni di seminario a fini didattici.

8. Un comitato interfacolta', presieduto dal rettore e formato dai presidi delle facolta' interessate e da docenti prescelti dalle facolta' stesse, provvedera' all'istituzione dei predetti corsi e a fissare le condizioni di ammissione degli aspiranti, nel numero che sara' anno per anno stabilito dal Ministro per la pubblica istruzione.

9. I docenti prescelti ai sensi del precedente comma avranno cura del regolare svolgimento dell'attivita' didattica nel quinto anno di corso.

10. Le norme generali per il tirocinio guidato saranno fissate dal Ministro per la pubblica istruzione, sentite la prima e seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e saranno attuate in base ad accordi tra il comitato interfacolta' predetto e il provveditore agli studi competente.

11. Ai fini del presente articolo, la commissione per gli esami di laurea e' integrata con un preside e un insegnante di ruolo di scuola secondaria statale nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

12. Sempre ai fini del presente articolo la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali predisporra' un apposito piano di studi comprendente tutte le discipline che il futuro docente sara' chiamato ad insegnare.

Art. 3

1. Per l'ammissione ai corsi di laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, in tecnologie industriali e in scienze economiche e sociali valgono gli stessi titoli di studio richiesti per l'ammissione, rispettivamente, alla facolta' di ingegneria e alla facolta' di economia e commercio.

Art. 4

1. L'Universita' in Calabria si organizza in facolta' e in istituti policattedra.

Art. 5

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri udito il parere del CIPE entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sara' stabilita la sede dell'Universita' in Calabria avuto riguardo all'ubicazione delle altre sedi universitarie, all'esistenza di facili comunicazioni, alle esigenze della popolazione scolastica locale e alle indicazioni contenute nelle linee direttive del piano di sviluppo della scuola in Italia e nel programma economico nazionale.

Art. 6

1. Il Ministro per la pubblica istruzione nomina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato tecnico-amministrativo ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641. Al predetto comitato sono demandati in particolare i seguenti compiti:

  1. a) formulare le proposte per la scelta e l'acquisizione delle aree occorrenti entro i 120 giorni successivi al decreto, di cui al precedente articolo;

  2. b) formulare entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione dello statuto il piano di attuazione dell'universita', precisando fasi e tempi dell'attuazione medesima, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento adottati dai competenti organi accademici;

  3. c) formulare, entro i successivi 30 giorni, proposte per l'affidamento degli incarichi di progettazione per il complesso mediante pubblico concorso secondo le modalita' stabilite dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, indicando a tal fine le esigenze didattiche, tecnico-scientifiche e residenziali della nuova universita'.

2. In particolare saranno tenute presenti le esigenze di funzionamento di istituti scientifici policattedra, anche comuni a piu' facolta', e coordinati in dipartimenti, e dei laboratori di ricerca e specializzazione scientifica e tecnologica.
Il comitato amministra le somme messe a disposizione dalla presente legge per l'acquisizione delle aree e per l'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova Universita' in Calabria ed esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle universita'.
Cessera' dalle sue funzioni all'atto della nomina del consiglio di amministrazione della nuova universita', al quale effettuera' le relative consegne.
La segreteria del comitato e' assicurata da un ufficio cui viene preposto un direttore amministrativo dei ruoli dell'universita' o un funzionario dell'amministrazione centrale di grado non inferiore a direttore di divisione.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' provveduto all'eventuale collocamento fuori ruolo con relativa indennita' speciale e in numero non superiore a tre dei componenti ii comitato tecnico-amministrativo per tutta la durata dell'incarico.

Art. 7

1. Le attribuzioni che le norme vigenti demandano ai consigli di facolta' sono esercitate, per ogni facolta' della Universita' in Calabria, da appositi comitati ordinatori composti da tre membri per ciascuna facolta' scelti tra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facolta'.

2. I membri del comitato ordinatore della facolta' di scienze economiche e sociali saranno scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico della facolta' di economia e commercio e della facolta' di scienze politiche.

3. I comitati ordinatori saranno nominati dal Ministro per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Due dei tre membri di ogni comitato saranno designati dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

4. Entro 120 giorni dal decreto di nomina, i membri dei comitati ordinatori dovranno formulare i piani di studio e prendere tutte le deliberazioni necessarie per l'ordinamento delle facolta'.

5. I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte delle nuove facolta', saranno aggregati ai rispettivi comitati ordinatori.

6. I comitati ordinatori, in relazione alle disponibilita' edilizie e di arredamento della universita' e del centro residenziale, nonche' dell'assetto degli istituti e dei laboratori proporranno al Ministro per la pubblica istruzione la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea.

7. I comitati ordinatori cesseranno dalle loro funzioni allorche' alle facolta', cui essi furono preposti, risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo per ciascuna facolta'. Comunque, i professori chiamati a far parte dei comitati ordinatori non potranno restare in carica per un periodo di tempo superiore a quattro anni per la facolta' di ingegneria e a tre anni per le altre facolta'. Qualora entro detti termini i comitati non abbiano provveduto a ricoprire tre posti di professore di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, procedera' alla copertura dei posti medesimi bandendo i concorsi per le relative cattedre.

8. Finche' non potranno essere eletti, secondo le vigenti norme, i presidi delle varie facolta', i presidenti dei comitati ordinatori, designati dai membri di ciascun comitato, ne eserciteranno le funzioni.

Art. 8

1. Fino a quando non saranno costituiti i consigli di almeno due facolta', il rettore sara' eletto, a maggioranza di voti, dai componenti dei comitati ordinatori di ciascuna facolta' in adunanza collegiale. La relativa nomina sara' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

2. Il rettore dell'Universita' in Calabria sara' esonerato dall'insegnamento per i primi otto anni di funzionamento dell'universita'. Egli potra' farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di prorettore.

Art. 9

1. Il consiglio di amministrazione dell'Universita' in Calabria sara' costituito secondo le norme legislative vigenti in materia non appena entreranno in funzione almeno due facolta'.

2. Del consiglio di amministrazione medesimo faranno parte i rappresentanti delle amministrazioni provinciali, delle camere dell'agricoltura, industria e commercio e dei comuni capoluogo delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Art. 10

1. Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sara' emanato, nelle forme e con le modalita' previste dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto dell'Universita' statale in Calabria.

Art. 11

1. Presso l'Universita' statale in Calabria sara' realizzato un centro residenziale dotato delle necessarie attrezzature sportive, ricreative, associative e sanitarie destinato ad accogliere per la durata dei corsi il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'universita' nonche' una quota non inferiore al 70 per cento degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del centro; i criteri e le modalita' per l'ammissione degli studenti e dei laureati e per la conservazione del posto ai medesimi, nonche' per la determinazione delle quote dovute al centro a titolo di rimborso delle spese per l'alloggio ed il mantenimento; i criteri e le modalita' per la concessione gratuita al personale insegnante e non insegnante d: alloggi di servizio nell'ambito del centro residenziale. Gli studenti che godono di assegno di studio saranno ammessi al vitto e all'alloggio gratuito dietro cessione dell'assegno medesimo nei limiti previsti dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80.

3. Il centro residenziale dell'Universita' in Calabria e' compreso fra gli enti di cui all'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641.