Integrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 20 miliardi di lire a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, ripartita in cinque annualita' di 4 miliardi di lire, per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972.
Art. 2
1. I finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, per iniziative industriali ed artigiane, possono essere concessi sino al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1968
SARAGAT
MORO - COLOMBO - REALE - PIERACCINI - PRETI - ANDREOTTI - MANCINI - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE