diritto.io

Modificazione alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, concernente l'obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e' sostituito dal seguente:
"La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, puo' essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta".

Art. 2

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e' aggiunto il seguente comma:
"Il consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia puo' chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le armi da fuoco portatili siano sottoposte a prova presso lo stabilimento di produzione, qualora l'impresa interessata disponga, e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco o della sezione, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco o della sezione".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1963
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE