Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1967. (Terzo provvedimento)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'importo delle anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato ai sensi dell'articolo 29 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e' ridotto da lire 6.586.800.000 a lire 6.336.800.000.
Art. 2
1. Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare determinato, per l'anno finanziario 1967, con l'articolo 35 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e' aumentato di lire 4.800.000.
Art. 3
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e' aumentata di lire 363.000.000.
Art. 4
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 51 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e' aumentata di lire 400.000.000.
Art. 5
1. L'importo dei prestiti, di cui all'articolo 65 della legge 29 aprile 1967, n. 230, che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre per la copertura del disavanzo della gestione, e' ridotto a lire 211.428.235.305.
Art. 6
1. L'importo dei prestiti, di cui all'articolo 70 della legge 29 aprile 1967, n. 230, che l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata a contrarre per la copertura del disavanzo della gestione 1967, e' ridotto a lire 69.615.079.000.
Art. 7
1. Le autorizzazioni di spesa di lire 54 milioni, lire 19.000.000 e lire 95.502.940.000 di cui all'articolo 76 della legge 29 aprile 1967, n. 230, sono elevate, rispettivamente, a lire 125.000.000, lire 20.000.000 e lire 105.242.212.500.
2. Conseguentemente l'importo di lire 95.502.940.000 indicato nell'articolo 78 della citata legge e' elevato a lire 105.242.212.500.
Art. 8
1. L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui all'articolo 115 della legge 29 aprile 1967, n. 230, rimane stabilito per l'anno finanziario 1967 in lire 7.528.500.000.
Art. 9
1. Alle spese di cui al capitolo n. 1174 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 10
1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'anno finanziario 1967, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Art. 11
1. Negli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, della finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, della sanita' e del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1967, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.