Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante
Testo vigente
Titolo I
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.
2. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.
Art. 2
1. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attivita' spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.
2. Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.
Art. 3
1. E' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante.
2. La commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, e' composta da:
a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede;
b) il direttore generale dello spettacolo;
c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;
d) un funzionario del Ministero dell'interno;
e) un funzionario del Ministero delle finanze;
f) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
h) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell'interno.
3. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo puo' delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.
5. I membri di cui alle lettere g) e h) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
6. I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.
Art. 4
1. E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarita' tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.
2. Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presenta legge, l'elenco e' redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.
4. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvedera' periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.
Art. 5
1. Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'autorita' di pubblica sicurezza controlla altresi' che sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 APRILE 1994, N. 394
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 APRILE 1994, N. 394
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 APRILE 1994, N. 394
Titolo II
Art. 9
1. Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attivita' dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
2. L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.
3. La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.
4. E' vietata la concessione di aree non incluse nello elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.
5. Le modalita' di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
6. Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.
Art. 10
1. Al terzo comma dell'articolo 195-bis, inserito nel testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, con l'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, sono soppresse le parole: "... nonche' per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante".
2. Dopo il terzo comma del citato articolo 195-bis e' aggiunto il seguente:
"Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attivita' dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 per cento con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati".
Art. 11
1. Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale.