Modifiche alla legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. L'assistenza sanitaria di malattia prevista dalla legge 28 luglio 1967, n. 669, spetta, in deroga all'art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, anche alle sorelle conviventi e a carico degli iscritti, indipendentemente da qualsiasi limite di eta'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - BOSCO - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE