Modificazioni dell'articolo 5, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Avverso i provvedimenti di liquidazione dell'indennizzo, determinato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica in base al valore di stima a norma dell'articolo 5, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, e' immediatamente proponibile l'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o amministrativa.
2. L'azione stessa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione.
Art. 2
1. Qualora avverso i provvedimenti di liquidazione di cui al precedente articolo sia stato proposto il ricorso previsto dall'articolo 5, n. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o amministrativa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - REALE - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI - MANCINI - RESTIVO - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE