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Modificazioni dell'articolo 5, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Avverso i provvedimenti di liquidazione dell'indennizzo, determinato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica in base al valore di stima a norma dell'articolo 5, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, e' immediatamente proponibile l'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o amministrativa.

2. L'azione stessa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - REALE - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI - MANCINI - RESTIVO - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE