Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e dell'art. 1 della legge 3 aprile 1961, n. 284, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. I benefici di cui alle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, e 3 aprile 1961, n. 284, vengono estesi a tutti quei cittadini italiani perseguitati politici antifascisti o razziali, che abbiano subito persecuzioni in conseguenza della loro attivita' politica antifascista e loro condizione razziale sui territori, da chiunque amministrati, posti, dopo il giugno 1940, sotto il controllo della Commissione italiana di armistizio con la Francia (CIAF).
2. Pertanto le domande gia' inoltrate da detti cittadini, intese ad ottenere i benefici delle leggi di cui sopra, verranno riprese in esame con effetto dalla loro presentazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE