Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. L'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise e' autorizzato a trasferire in proprieta' del comune di Policoro (Matera), i terreni siti in agro di detto comune, della estensione di ettari 630, ricadenti nel perimetro del piano regolatore e non utilizzati a fini di trasformazione agraria.
2. La vendita sara' effettuata ad un prezzo equo, stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente, sentiti l'amministrazione comunale di Policoro e l'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, tenendo conto della originaria destinazione, delle finalita' del trasferimento e del programma di utilizzazione dei terreni.
3. Il ricavato sara' utilizzato dall'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise per l'acquisto di terreni idonei alla destinazione ad attivita' agricola ed all'assegnazione in poderi e quote, ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT
MORO RESTIVO TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE