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Ordinamento della professione di perito agrario

Testo vigente

Titolo I. Disposizioni generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Titolo di perito agrario

1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4.

Art. 2 Attivita' professionale

1. Formano oggetto della professione di perito agrario:

  1. a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;

  2. b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi;

  3. c) la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;

  4. d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;

  5. e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;

  6. f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;

  7. g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonche' le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;

  8. h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;

  9. i) le rotazioni agrarie;

  10. l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

  11. m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;

  12. n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;

  13. o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed
    interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;

  14. p) le attivita' tecniche connesse agli accertamenti, alla
    valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;

  15. q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;

  16. r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;

  17. s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni.

Art. 3 Limiti dell'attivita' professionale

1. Le mansioni indicate nella lettera a) del precedente articolo nonche' nella lettera m), per quanto si attiene alle attivita' di cui alla lettera a), possono esser esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri.

Art. 4 Esercizio della libera professione Elenco dei non esercenti

1. Il perito agrario non puo' esercitare la libera professione se non e' iscritto nell'albo professionale.

2. L'iscrizione nell'albo non e' consentita ai periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale.

3. I periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali e' consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio soltanto per cio' che attiene all'esercizio della libera professione.

4. Il perito agrario iscritto in un albo ha facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 5 Obbligo del segreto professionale

1. Il perito agrario iscritto nell'albo non puo' rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragione della propria professione.

Art. 6 Vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia

1. Il Ministro per la grazia e giustizia esercita direttamente o a mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte di appello, l'alta vigilanza sui collegi dei periti agrari ai fini dell'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.2

Art. 7 incarichi dell'autorita' e delle amministrazioni pubbliche

1. Gli incarichi relativi all'attivita' della professione di perito agrario sono, normalmente, affidati dall'autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti nell'albo dei periti agrari.

2. Quando esse intendono conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

3. I periti agrari che sono in possesso di un diploma di specializzazione prevista dai vigenti ordinamenti scolastici sono preferiti nelle mansioni proprie del diploma stesso.

Titolo II. Collegi dei periti agrari

Art. 8 Circoscrizioni territoriali - Personalita' giuridica

1. In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno quindici periti agrari e' costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio.

2. Se il numero dei periti agrari esercenti in una provincia e' inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale.

3. Il collegio ha personalita' giuridica di diritto pubblico.

Art. 9 Composizione del consiglio del collegio

1. Il consiglio del collegio e' composto di periti agrari iscritti nell'albo: in numero di cinque se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo, riuniti in assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 10 Cariche del consiglio

1. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

2. Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianita', il piu' anziano per eta'.

Art. 11 Attribuzioni del presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza del collegio ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonche' le attestazioni e i certificati relativi agli iscritti.