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Proroga per un quinquennio del contributo previsto dalla legge 7 luglio 1962, n. 907, in favore della fondazione Querini Stampalia di Venezia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo previsto a favore della fondazione Querini Stampalia di Venezia dalla legge 7 luglio 1962, n. 907, e' prorogato per un quinquennio e per un importo di pari ammontare, a decorrere dall'anno finanziario 1968.

2. La somma di lire 60 milioni sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 12 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1972.

Art. 2

1. All'onere di lire 12 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1968
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE