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Provvidenze a favore dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. All'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, per lo svolgimento delle attivita' educative e civico-sociali promosse dai centri di cultura popolare, e' corrisposto un contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 2

1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario, l'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo presentera' al Ministro per la pubblica istruzione una relazione sull'attivita' svolta e un rendiconto finanziario.

Art. 3

1. All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1968
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE