Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per il conferimento dei posti di ruolo di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996, gli aspiranti devono documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera f) articolo 3 del decreto sopra citato.
Art. 2
1. Il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti da almeno un quadriennio, e' inquadrato a domanda e previa ispezione disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 1369, purche' il servizio stesso risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purche' possieda il diploma di laurea se trattasi di cattedre di insegnamento o almeno il diploma di qualifica di istituto professionale se trattasi di posti di insegnanti tecnico-pratici.
2. Il personale insegnante, compreso quello dei corsi preparatori, e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, qualora non possieda il necessario titolo di studio, o abbia prestato meno di quattro anni di lodevole servizio, con un minimo di tre anni, potra' essere mantenuto in servizio con il trattamento giuridico ed economico di cui gode. Fino alla cessazione del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo e non di ruolo a cui detto personale e' assegnato.
3. Il predetto personale, qualora per documentata attivita' lodevolmente svolta presso l'istituto suindicato per almeno un quadriennio, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo dell'istruzione professionale dei sordomuti, potra' essere inquadrato nei posti di ruolo ai sensi del primo comma del presente articolo dal Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
4. Tutto il personale anzidetto deve, comunque, documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera f) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996.
Art. 3
1. L'indennita' speciale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, e' estesa al personale insegnante e non insegnante dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti.
2. Il nuovo trattamento economico conseguente all'applicazione delle norme suindicate decorrera' dal 1 ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti del capitolo n. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1968
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE