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Concessione di un contributo straordinario dello Stato al comitato per le celebrazioni del 525° anniversario della nascita di Bramante

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per celebrare il 5250 anniversario della nascita di Donato Bramante e' costituito un comitato nazionale con il compito di preparare ed attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed artistiche, sul piano nazionale ed internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 40 milioni, in ragione di 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1968 e 1969 a favore del predetto comitato, che verra' stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

2. Il contributo verra' versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale intestato al predetto comitato.

3. I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1 saranno effettuati di volta in volta, dal presidente del comitato, il quale provvedera' alla gestione delle somme prelevate.

4. Al termine della gestione, l'eventuale eccedenza risultante dal suddetto conto corrente infruttifero dovra' essere versata in entrata del bilancio dello Stato.

Art. 3

1. Il comitato e' autorizzato a integrare i fondi messi a disposizione con i contributi reperiti presso enti pubblici e privati.

Art. 4

1. Il comitato cessera' dalle sue funzioni il 30 giugno 1970 ed alla fine della gestione presentera' il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonche' dai relativi atti e documenti giustificativi, da sottoporre al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

2. Successivamente il detto consuntivo dovra' essere pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5

1. Tutti i contratti stipulati dal comitato per il raggiungimento delle finalita' previste dall'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

2. Il comitato inoltre puo' avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato.

Art. 6

1. All'onere di lire 20 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 14 novembre 1967, n. 1147, concernente disposizioni in materia di restituzione della imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1968
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE