Modifica all'art. 12 dello statuto speciale per la Sardegna
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. L'esenzione di cui al terzo comma dell'articolo 12 dello statuto speciale per la Sardegna, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' prorogata fino al 31 dicembre 1980.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1968
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE